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Assemblea dei Soci

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9 dell’8/4/2010, ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 (diecimila) abitanti e per frazioni oltre 5.000 (cinquemila), fino ad un massimo di voti pari al 30% (trenta per cento) dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell’ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, rappresenta il 95% del totale dei voti complessivi spettanti. Il rimanente 5% (cinque per cento) del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia Regionale di Palermo.

 

01 – Altofonte
02 – Balestrate
03 – Bagheria
04 – Belmonte Mezzagno
05 – Borgetto
06 – Capaci
07 – Carini
08 – Casteldaccia
09 – Cinisi
10 – Ficarazzi
11 – Giardinello
12 – Isola delle Femmine
13 – Montelepre
14 – Palermo
15 – Partinico
16 – Santa Flavia
17 – Terrasini
18 – Torretta
19 – Trappeto
20 – Ustica
21 – Villabate
22 – Provincia Regionale di Palermo

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Commissario Straordinario nominato con D.P. N. 526 del 09 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni Dott. Natale Tubiolo